Loredana Avagliano, presidente dell’associazione ambientalista sezione di Cava de’ Tirreni “Italia Nostra onlus” in riferimento al progetto di Decongestionamento ex SS 18 Tirrenia Inferiore I lotto, in corso di realizzazione nel Comune di Cava de’ Tirreni ed alla ultima sentenza del Consiglio di Stato n°34842016 pronunciata sulla questione relativa alla rampa con struttura ad archi, oggetto di contenzioso tra il Comune e la Soprintendenza di Salerno perché realizzato senza la necessaria autorizzazione paesaggistica, rende noto di aver diffidato, nei giorni scorsi, la Soprintendenza di Salerno dal raggiungere accordi con l’amministrazione comunale volti a consentire l’esecuzione di opere di mitigazione in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sopra cit..
Con tale sentenza, infatti, il Consiglio di Stato, con una motivazione non assolutamente condivisibile in quanto sorretta non tanto da motivi di legittimità quanto piuttosto da motivi di opportunità di salvare un’opera pubblica –appunto la rampa con struttura ad archi-, pur confermando la sentenza del Tar Campania, che aveva annullato -eliminandolo dal mondo giuridico- il “parere negativo” (n. 6292/2014) della Soprintendenza, non obbliga, secondo il parere del nostro ufficio legale, la stessa alla sua osservanza.
E ciò perché tale sentenza riguarda esclusivamente l’ultimo parere (quello del 2014) reso, appunto, dall’amministrazione statale sulla richiesta di compatibilità paesaggistica avanzata dal Comune di Cava de’ Tirreni nel 2013. Incomprensibilmente, nonostante nel corso dei giudizi sia stata più volte evidenziata, da parte della Soprintendenza come anche da parte del nostro legale, l’esistenza di un altro provvedimento di rigetto precedentemente adottato sempre dalla medesima amministrazione statale (ovvero il parere n° 5947 del 332010, anche questo negativo), tale provvedimento è stato incomprensibilmente ignorato.
Tuttavia, tale parere, ha riacquistato, a seguito dell’annullamento dell’atto successivo da parte del Consiglio di Stato, la sua piena reviviscenza e valore vincolante (non essendo stato mai impugnato dal Comune di Cava de’ Tirreni).
Quindi, a nostro avviso, tale atto, adottato a conclusione del primo procedimento amministrativo avviato dal Comune di Cava de’ Tirreni con istanza del 16102008 (n° 58279), con il quale la Soprintendenza aveva espresso sulla primigenia “domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica” delle rampe in questione, il proprio “parere contrario”, per mancanza dei necessari presupposti giustificativi, rimane oggi l’unico vero atto vincolante tra le parti.
Per tali motivi, qualsiasi accordo che dovesse intervenire tra il Comune e la Soprintendenza, dovrà ritenersi decisamente illegittimo alla luce di quanto sopra riportato.
Nota stampa
Italia Nostra, Cava de’Tirreni